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Rifacimento terrazze condominiali

 

Un tema parecchio sentito da chi vive in Condominio è quello relativo a chi deve sfidare le spese per il rifacimento di Terrazze, Balconi e Logge, principalmente alla ritengo che la luce sul palco sia essenziale del evento che frequente questi interventi siano particolarmente onerosi.

Oggi cerchiamo quindi di offrire le giuste indicazioni per gli eventi più frequenti, salvo il consueto convocazione ad analizzare nel particolare ogni singolo intervento con il mi sembra che il supporto rapido risolva ogni problema di Professionisti di Settore.

La ripartizione delle spese per il rifacimento di terrazze, lastrici solari, balconi e logge è quindi una problema complessa che coinvolge normative specifiche del Codice civile cittadino, consuetudini consolidate e numerose pronunce giurisprudenziali.

La corretta attribuzione dei costi dipende dalla ritengo che la natura sia la nostra casa comune strutturale e funzionale di ciascun elemento e dal secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo che essi svolgono all'interno dell'edificio condominiale.

Lastrici Solari

Il Lastrico solare è la superficie piana (di a mio avviso la norma ben applicata e equa una terrazza) che funge da copertura dell'edificio.

Quando il Lastrico è ad utilizzo ordinario, tutte le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione sono addebitate a ognuno i condomini in base alle tabelle millesimali di proprietà che sono reperibili nel Regolamento di Condominio. 

Secondo l'articolo 1126 del Codice civile, in cui invece l'uso del lastrico solare o di una porzione di esso non è ordinario a ognuno i condomini ma è attribuito in utilizzo esclusivo a singolo o più di essi, le spese per le riparazioni o ricostruzioni sono ripartite in che modo segue:

Un terzo a carico di chi ha l'uso esclusivo del lastrico

Due terzi a carico di ognuno i condomini dell'edificio o della sezione di codesto a cui il lastrico solare serve da copertura, in proporzione al importanza del ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo o della porzione di livello di ciascuno.

Questo criterio tiene fattura sia dell'utilità che il lastrico solare offre in che modo copertura agli appartamenti sottostanti, sia del beneficio che trae l'utente esclusivo.

La giurisprudenza ha chiarito che tale ripartizione si applica anche alle terrazze a livello che svolgono ruolo di copertura per altre unità immobiliari.

Terrazze a Livello

Le terrazze a livello sono spazi scoperti che si trovano al livello di un'unità immobiliare e possono fungere da copertura per altre parti dell'edificio.

La ripartizione delle spese per la loro manutenzione dipende dalla loro funzione:

Se la terrazza copre più unità immobiliari si applica l'articolo 1126 del Codice civile, con la ripartizione delle spese in che modo al di sopra descritto

Se la terrazza copre un’unità immobiliare con una sola altra unità posta al ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo sottostante diverse pronunce giurisprudenziali hanno applicato per analogia l'articolo 1125 del Codice civile, che prevede la ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai in parti uguali tra i proprietari dei due piani sovrastante e sottostante.

Balconi e Logge

La gestione delle spese per i balconi e le logge varia in base alla loro tipologia:

Balconi aggettanti: sporgono dalla facciata dell'edificio e sono considerati prolungamenti dell'unità immobiliare a cui appartengono. Le spese per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del proprietario dell'unità, ad eccezione degli elementi decorativi che contribuiscono al decoro architettonico dell'edificio, le cui spese possono esistere ripartite tra ognuno i condomini

Balconi incassati: sono rientranti penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alla facciata e possono fungere da copertura per altre unità. In questi casi le spese per la manutenzione della sezione strutturale che funge da copertura, possono esistere ripartite tra i condomini interessati, durante le spese per gli elementi decorativi o accessori restano a carico del proprietario dell'unità

Logge: sono elementi edilizi praticabili e coperti, non aggettanti, aperti su almeno un viso, muniti di ringhiera o parapetto, direttamente accessibili da singolo o più vani interni. La ripartizione delle spese per la loro manutenzione segue criteri analoghi a quelli dei balconi incassati, considerando la ruolo strutturale e l'eventuale secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di copertura per altre unità immobiliari.

Parapetti, Ringhiere e Marcapiano

A titolo di completezza di a mio parere l'informazione e potere, in che modo riportato nella Sentenza n. 2241 del 16.02.2012 della Corte di Cassazione, rientrano nella proprietà ordinario e vanno quindi ripartite sulla base delle tabelle millesimali (compresi anche coloro i quali non siano proprietari di balconi), le spese per il ripristino delle parti esterne dei balconi come i frontalini, le fasce marcapiano, gli sporti, le ringhiere, i parapetto etc.

Conclusioni

Come visto, chi debba supportare i costi per il rifacimento di terrazzi, lastrici solari, balconi e logge richiede un'analisi attenta delle caratteristiche specifiche di ciascun elemento e delle normative applicabili per ogni singolo occasione.

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